REGISTRO DEGLI ADDESTRAMENTI

RICORDIAMO DI FORMALIZZARE GLI ADDESTRAMENTI

Si vuole evidenziare che in tutti i casi in cui abbiamo dovuto interfacciarsi con gli enti di controllo sulla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, viene sempre richiesta evidenza dell’addestramento.
Il comma 5 dell’art 37 del D. Lgs. 81/2008, modificato a dicembre 2021 dalla Legge 215/21, prevede che:
“L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
Vi invitiamo a verificare di avere adeguate registrazioni e procedure per l’addestramento.